RIFIUTO DI ORDINARE IL RIENTRO E
ART. 11 PAR. 8 DEL REGOLAMENTO BRUXELLES-II-BIS
Dopo il divorzio dal marito lettone, Monika, una giovane donna lettone, vive a Riga con le figlie gemelle in età scolare. Sola e triste, inizia una relazione via internet con un giovane uomo italiano, Alessandro. La nuova relazione sembra promettente e i due si incontrano un paio di volte a Verona e poche volte a Venezia. Dopo qualche tempo Monika scopre di essere incinta. Alessandro sembra esserne molto felice: parte per Riga, chiede a Monika di sposarlo e la invita a vivere insieme in Italia. Promette che troverà una bella casa per loro, vicino a Milano, e una buona scuola per le gemelle e che da lì in poi vivranno tutti felicemente.
Alla fine di maggio Monika e Alessandro si sposano a Vilnius e all’inizio di giugno, proprio all’inizio delle vacanze scolastiche, Monika e le gemelle si trasferiscono in Italia. Monika informa il padre delle gemelle che andrà in Italia per le vacanze delle bambine e che intende tornare il 1˚ settembre. Le bambine restano iscritte anagrafe della popolazione residente di Riga, mantenendo il posto a scuola.
A luglio, in Italia, nasce un maschietto. Il neonato ha la doppia cittadinanza italiana e lettone. Tuttavia, nella vita reale la coppia non sembra andare d’accordo. La famiglia vive in via temporanea in un piccolo appartamento; dopo la nascita del bambino il marito torna a casa di rado e spesso litigano. Sul finire dell’estate Monika, insicura della situazione, decide di tornare a casa a Riga. Manda un sms ad Alessandro informandolo della sua intenzione di portare il piccolo in Lettonia e Alessandro risponde: «Non impedirò nessun viaggio, né creerò problemi».
Tornata a Riga, Monika registra il bambino all’anagrafe dei residenti e le gemelle tornano alla vecchia scuola. Monika sostiene di aver sempre considerato la sua trasferta in Italia come «condizionata» poiché voleva provare a vivere con il suo nuovo marito, ma in effetti non era certa che avrebbe funzionato.
Nel mese di febbraio, Alessandro, ormai convinto che la vita familiare non faccia per lui, avvia il procedimento di divorzio a Riga. Chiede altresì che il neonato ritorni in Italia e viva con lui. Alessandro afferma, inoltre, che vorrebbe che Monika tornasse in Italia con il bambino e che sarebbe disposto a darle un sostegno economico (per i primi 12 mesi), perché capisce che il bambino ha bisogno delle cure materne finché lui non trova un aiuto. Monika sostiene di essersi definitivamente stabilita a Riga, dove del resto ha sempre vissuto con i suoi figli. Ella afferma, inoltre, che tornare in Italia significherebbe sottrarre illecitamente le gemelle, dal momento che il padre non darebbe il suo consenso al loro allontanamento dalla Lettonia.
Traccia per una soluzione guidata
1. L’autorità giurisdizionale lettone ha giurisdizione sul divorzio?
Questioni da analizzare: giurisdizione in materia di divorzio; residenza abituale degli adulti, residenza abituale continua.
Riferimenti normativi
- Giurisdizione in materia di divorzio: art. 3 del regolamento Bruxelles II-bis
2. L’autorità giurisdizionale lettone è competente a pronunciarsi sulla responsabilità genitoriale?
Questioni da analizzare: giurisdizione in materia di responsabilitĂ genitoriale, residenza abituale del minore, residenza abituale di minori in tenerissima etĂ (neonati), modifica della residenza abituale.
Riferimenti normativi
- Giurisdizione in materia di responsabilitĂ genitoriale: art. 8 del regolamento Bruxelles II-bis.
- Possibilità di applicare le norme sulla proroga di giurisdizione a conoscere della domanda relativa alla responsabilità genitoriale sul minore in base all’art. 12 par. 1 del regolamento Bruxelles II-bis.
Giurisprudenza della Corte di giustizia UE
- CGUE, sentenza 2 aprile 2009, causa C-523/07, (ECLI:U:C:2009:225).
- CGUE, sentenza 22 dicembre 2010, causa C-497/10 PPU, Mercredi (ECLI:EU:C:2010:829).
- CGUE, sentenza 15 febbraio 2017, causa C-499/15, W e V c. X (ECLI:EU:C:2017:118).
- CGUE, sentenza 8 giugno 2017, causa C-111/17 PPU, C. PQ. (ECLI:EU:C:2017:436).
Nel mese di marzo, Alessandro si rivolge all’Autorità Centrale italiana denunciando la sottrazione internazionale di minore.
3. Il caso in esame configura un caso di sottrazione internazionale di minore?
Questioni da analizzare: giurisdizione in materia di responsabilitĂ genitoriale, residenza abituale del minore, residenza abituale di minori in tenerissima etĂ (neonati), diritto di affidamento, nozione di sottrazione di minore, mancato rientro da/non ritorno allo Stato di residenza abituale, norme sulla giurisdizione nei casi di sottrazione di minore, procedimento per il ritorno.
Riferimenti normativi
- Giurisdizione in materia di responsabilitĂ genitoriale: art. 8 del regolamento Bruxelles II-bis.
- Giurisdizione nei casi di sottrazione di minore: artt. 10 e 11 del regolamento Bruxelles II-bis.
- Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.
Giurisprudenza della Corte di giustizia UE
- CGUE, sentenza 2 aprile 2009, causa C-523/07, cit.
- CGUE, sentenza 22 dicembre 2010, causa C-497/10 PPU, Mercredi
- CGUE, sentenza 15 febbraio 2017, causa C-499/15, W e V c. X
- CGUE, sentenza 8 giugno 2017, causa C-111/17 PPU, C. PQ. cit.
- CGUE, sentenza 11 luglio 2008, causa C-195/08 PPU, Rinau, (ECLI:EU:C:2008:406).
- CGUE, sentenza 9 gennaio 2015, causa C-498/014 PPU, Bradbrooke c. Aleksandrowicz, (ECLI:EU:C:2015:3).
In aprile il giudice lettone concede il divorzio e stabilisce che il bambino deve vivere con la madre. Ad Alessandro attribuisce il diritto di visita. Il ritorno del bambino non viene preso in considerazione e il giudice afferma che il minore non ha mai avuto la residenza abituale in Italia. Scontento della decisione, il padre propone appello contro di essa, ma il giudice di secondo grado la conferma. La decisione diviene definitiva.
4. Può Alessandro adire il giudice italiano e chiedere il ritorno del minore sulla base dell’art. 11 par. 8 del regolamento Bruxelles II-bis? Ha sentito parlare del certificato ex art. 42 dello stesso regolamento e lo considera la sua ultima speranza.
Questioni da analizzare: norme sulla giurisdizione nei casi di sottrazione di minore, procedimento per il ritorno, overruling mechanism e suo possibile utilizzo, certificato ex art. 42 del regolamento, condizioni per l’emissione del certificato previsto dall’art. 42.
Riferimenti normativi
- Procedimento per il ritorno: art. 11 del regolamento Bruxelles II-bis.
- Convenzione dell’Aja del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.
Giurisprudenza della Corte di giustizia UE
- CGUE, 11 luglio 2008, causa C-195/08 PPU, Rinau.
- CGUE, 22 dicembre 2010, Zarraga c. Pelz, C-491/10 PPU, (ECLI:EU:C:2010:828).